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Iniziare la Vendita Negozio Online

Consigliamo a chi apre un Negozio Virtuale di seguire questa procedura.

Tipologia di attività

Il commercio elettronico è suddiviso in due diverse tipologie di attività: la vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio, definite dall’art. 4, 1 comma, lettere a) e b), d. lgs. 114/98. Quando si tratta di vendita al dettaglio, il commercio elettronico, essendo effettuato “tramite altri sistemi di comunicazione”, rientra nelle “forme speciali di vendita” (art. 18 d. lgs. 114/98).

Per l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio online va comunicato al comune  nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, oppure la sede legale della società, con l’indicazione del possesso dei requisiti di accesso all’attività (elencati all’art. 5 d. lgs. 114/98) e del settore merceologico. L’attività può essere iniziata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (la mancata risposta equivale all’accoglimento della domanda).

In caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio, possibile utilizzare un solo sito Internet, purché ai due tipi di commercio vengano destinate due aree distinte, in modo da non indurre in confusione il potenziale acquirente. Il ministero coglie anche l’occasione per precisare che il decreto 114/98 non si applica agli intermediari, quali gli agenti di commercio e gli agenti di affari in mediazione e alle attività di vendita occasionali. La circolare conclude richiamando l’attenzione sull’obbligo di rispettare, nelle vendite via Internet, la legislazione vigente in materia di tutela del consumatore e, in particolare, le norme del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

Fatture / Scontrini : Vendita per Corrispondenza – Vendita Online

Le vendite online sono riconducibili alle vendite per corrispondenza e quindi senza obbligo di fattura (salvo richiesta del cliente) come previsto nell’articolo 22 del d.p.r. n. 633 del 1972, e senza obbligo di emissione di scontrino fiscale come previsto nell’articolo 2, lettera oo), del d.p.r. 21 dicembre 1996, n. 696.

Molte aziende che vendono online per questioni pratiche preferiscono emettere un documento di trasporto (ddt) registrandone poi i totali giornalieri, infatti, nella pratica è sufficiente l’annotazione sul registro dei corrispettivi delle vendite effettuale online.

In caso invece di e-commerce diretto (prodotti scaricabili) tale agevolazione non sussiste, è necessario quindi rilasciare una fattura per ogni acquisto o pagamento ricevuto. Questo perché la vendita di beni immateriali direttamente fruibili (musica, software, etc.) vengono assimilate alle vendite di servizi e non usufruiscono, al momento, di alcuna deroga in merito alla fatturazione.

*) Da Marzo 2011 non è più necessario presentate documentazione cartacea presso l’ufficio di commercio del comune di residenza dell’attività commerciale. La modulistica è stata sostituita da una comunicazione telematica attraverso il SUAP (Sportello unico per le attività produttive).

Insieme alla comunicazione SUAP occorre predisporre la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) sia per iniziare un’attività di vendita online che subentrare ad un altro esercente. Queste pratiche sono abbastanza macchinose, ed è bene avvalersi del proprio commercialista.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D. lgs. 114/98 (Decreto Bersani) e L.R. 33/99

– Cosa serve: comunicazione al Comune di residenza dell’attività.
– Requisiti: essere maggiorenni in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 D. lgs. 114/98.
– Tempi: inizio attività dopo 30 giorni dalla presentazione della comunicazione.

Link Utili: Sportello Unico Attività Produttive Comune di Roma

Altre aree normative da considerare quando si avvia un sito di commercio elettronico sono le seguenti:

  • Condizioni Generali di Vendita,
  • Diritto di reso,
  • Spedizioni,
  • Garanzie,
  • Cookies,
  • Privacy.
  • P.IVA / Nr. Reg. CCIAA nel Footer del Vostro Shop Online